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Riferimento normativo
Articolo 29 del Dlgs 97/2016
(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013)
Si riporta il testo dell’articolo 33 come modificato dal presente decreto:
Articolo 33 del Dlgs 33/2013
(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Secondo quanto previsto dagli artt. 9/10 del DPCM 22 settembre 2014 ("Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni") si pubblicano i seguenti indicatori di tempestività dei pagamenti.
L’indicatore trimestrale è pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione di ogni trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
L'indice di tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le modalità specificate dalla Circolare del MEF-RGS N. 3 - Prot. 2565 del 14/01/2015
Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo considerato.
La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30° giorno
successivo la data di registrazione.
Secondo quando previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art.9, l’indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra numero
di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel
periodo considerato.
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2022
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Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2021
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